Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza

Le lavoratrici durante il periodo di gravidanza e le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino a sette mesi di età del figlio, a condizione che abbiano informato il datore di lavoro del proprio stato conformemente alle disposizioni vigenti, hanno diritto alle seguenti misure di tutela della sicurezza e della salute:

  • vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (rif.to art. 5 D.P.R. 1026/76), inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro;
  • la lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto;
  • la lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna;
  • la lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale;
  • quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo dei 7 mesi;
  • in caso di radiazioni ionizzanti, le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza (è fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato);
  • è altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti rischi di contaminazione;

 

La valutazione consiste nell’individuare l’eventuale presenza di donne in stato di gravidanza e sulla base della tipologia di attività e del ciclo produttivo della stessa stabilire le misure di prevenzione e protezione da adottare e la possibilità di prevedere mansioni diverse in caso di rischio evidente.

 

Tra le misure generalmente adottate, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs. 151/01, vi sono:

divieto di adibire le lavoratrici interessate al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui agli allegati A e B al D.Lgs. 151/01, in particolare

  • trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa;
  • rumori con esposizione media giornaliera superiore a 87 decibel LEX,8h;
  • lavoratori che impiegano utensili ad aria compressa o ad asse flessibile
  • i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro

 

Informazione specifica delle lavoratrici.